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tutto quello che c'è da sapere per il conseguimento dell'adr

ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”.
Firmato a Ginevra il 30 Settembre 1947 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962, l’accordo è composto da poche pagine (per un totale di 17 articoli) e un protocollo d’intesa, che demanda tutte le disposizioni a due corposi allegati.
Esso regolamenta:

  • la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;

  • le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose;

  • le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;

  • le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;

  • i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.

I Paesi contraenti ad oggi sono 45: Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria.

Fino a pochi anni fa in Italia, come in molti altri Stati, coesisteva un doppio sistema normativo: l’ADR per i trasporti internazionali e norme interne per quelli nazionali.
Dal 1 Gennaio 1997, però l’applicazione delle norme dell’ADR è diventata obbligatoria anche per i trasporti interni, in virtù dell’intenzione dell’Unione Europea di realizzare il mercato unico anche in questo settore (Direttiva n. 94/55/CEE del 21/11/1994).
Di conseguenza, la revisione biennale dell’ADR (che entra in vigore negli anni dispari) forma oggetto di direttiva dell’U.E., recepita nell’ordinamento italiano come Decreto Ministeriale.
L’attuale revisione, contenuta nella Direttiva n. 20081/68/CE del 24/09/2008, è al momento ancora in attesa del D.M. di recepimento; essa è in vigore obbligatoriamente dal 1 Luglio 2009.
Nel nostro ordinamento sopravvivono inoltre altre norme particolari o limitate nel tempo, applicabili solo ove non contrastino con l’accordo ADR:

    • R.D. n. 147 del 9/1/1927 e s.m. e TULPS, per i gas tossici;

    • D.M. 22/7/1930 per i recipienti per gas compressi;

    • D.Lgs. n. 230 del 17/3/1995 e L. n. 1860 del 31/12/1962 per le materie radioattive;

    • T.U.L.P.S. e L. n. 110 del 18/4/1975 per gli esplosivi.

E’ obbligatorio per effettuare trasporti su strada in campo nazionale (e per tutti i paesi della U.E.) e per i paesi europei che hanno aderito all’accordo, quando l’unità di trasporto è caricata con merci pericolose ADR oltre limiti liberi (1000 Kg. di “peso virtuale”) e non in esenzione totale.
Debbono possedere il C.F.P. i conducenti che intendano condurre:

  1. Veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 Kg. trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa (escluso la classe 1 e 7).

  2. Veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 Kg. trasportanti merci pericolose in cisterne fisse o smontabili, veicoli-batteria aventi capacità totale superiore a 1000 l. o in contenitori cisterna superiori a 3000 l..

  3. Veicoli di qualunque massa a pieno carico, trasportanti merci pericolose in colli della classe 1, o merci pericolose in colli o cisterna della classe 7.

Per condurre veicoli di cui al punto 1 è necessario seguire un corso base e successivo esame, invece per condurre veicoli di cui al punto 2 o 3 si devono seguire i vari corsi di specializzazione e successivi esami (propedeutica l’abilitazione del corso base).

Per favorire il rispetto delle disposizioni dell’ADR da parte delle aziende del settore è stata creata la figura del “Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose” (di seguito “Consulente”), introdotta in Italia con il D.Lgs. 40/2000.
La norma prevede la nomina del Consulente per tutte le imprese che eseguono operazioni di trasporto di merci pericolose su strada (soggette alle norme ADR) o per ferrovia (soggette alle norme RID), nonché per quelle che svolgono operazioni di carico e scarico connesse ai trasporti di merci pericolose.
L’obbligo non sussiste se le merci pericolose trasportate in quantità inferiori ai limiti di esenzione definiti nell’Allegato A, oppure se le sopraccitate operazioni vengono effettuate a titolo occasionale, in ambito esclusivamente nazionale e con merci che presentino un grado minimo di pericolosità o di inquinamento (i limiti di questo concetto sono precisati nel D.M. 4/7/2000).
Il Consulente deve essere in possesso dell’apposito “Certificato di formazione professionale” comunitario, di cui all’allegato III del D.lgs. 40/2000, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione a seguito del superamento di un apposito esame.

Il compito del Consulente è quello di promuovere, in azienda, un efficace sistema di gestione della sicurezza del trasporto; egli deve esaminare le prassi e procedure inerenti l’attività dell’impresa, tra cui: il rispetto delle norme in materia di identificazione delle merci, l’acquisto dei mezzi di trasporto, la verifica del materiale utilizzato per il trasporto delle merci pericolose, la formazione degli addetti alle varie operazioni, l’attuazione e l’applicazione di procedure di emergenza adeguate in previsione di eventuali imprevisti o incidenti, la presenza di adeguate istruzioni scritte a bordo dei mezzi che si apprestano ad effettuare un trasporto, la verifica dell’osservanza delle norme relative a carico e scarico.
Inoltre, il Consulente deve redigere i seguenti documenti:

  • una relazione annuale contenente la descrizione delle procedure adottate dall’impresa per carico, scarico e/o trasporto delle merci pericolose e le eventuali modifiche da adottare per aumentare la sicurezza di tali operazioni;

  • una relazione, simile alla precedente, ogni qualvolta intervengano eventi in grado di modificare le prassi e le procedure precedentemente in uso;
  • una relazione di incidente qualora si verifichino incidenti con danni a persone, beni o ambiente.

Dal 2011 presso le Autoscuole Obbligato sono attivi i corsi di Consulente ADR.

L’ADR raggruppa le merci pericolose in relazione al tipo di pericolo che esse presentano, e le divide in classi contraddistinte da una numerazione progressiva.

Esse sono:

CLASSE                                 MERCE PERICOLOSA

    1                           MATERIE E OGGETTI ESPLOSIVI

    2.                          GAS COMPRESSO, LIQUEFATTI O DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE

    3                           MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI

    4.1                        MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI

    4.2                        MATERIE SOGGETTE AD ACCENSIONE SPONTANEA

    4.3                        MATERIE CHE A CONTATTO CON L’ACQUA SVILUPPANO GAS                                          INFAMMABILI 

    5.1                         MATERIE CARBURANTI

    5.2                        PEROSSIDI ORGANICI

    6.1                        MATERIE TOSSICHE

    6.2                        MATERIE INFETTANTI

      7                          MATERIE RADIOATTIVE

      8                        MATERIE CORROSIVE

      9                        MATERIE  E OGGETTI PERICOLOSI DI ALTRA NATURA 

ETICHETTE DI PERICOLO

Sono la rappresentazione grafica della pericolosità, più facilmente identificabile rispetto ad una serie di cifre. Ad una stessa merce, e quindi ad uno stesso numero ONU, possono essere associate diverse etichette di pericolo. Ad esempio: al numero ONU (o UN) 1098 sono associate le etichette di pericolo n. 6.1 e 3 (rispettivamente, etichetta bianca con teschio e tibie incrociate nella parte alta ed il numero 6 sul vertice basso, ed etichetta rossa con fiamma nella parte alta ed il numero 3 sul vertice basso).

La classificazione di una sostanza pericolosa è rappresentata da due parametri:

Classe
indicata da un numero di una o due cifre, tra cui è sempre interposto un punto. La classe indica il pericolo primario della sostanza.

Ordinale
costituito da un numero che indica l’appartenenza ad un raggruppamento omogeneo per caratteristiche chimico fisiche o per pericoli di natura secondaria.

Quest’ultimo è seguito da una lettera che indica il livello di pericolo della sostanza all’interno della classe:

a)   molto pericoloso
b)   mediamente pericoloso
c)   poco pericoloso

Per le materie appartenenti alle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi) non viene espresso il livello di pericolo, pertanto per l’ordinale non vengono impiegate le lettere a,b,c.
Per le materie appartenenti alla classe 6.2 (sostanze infettanti) a volte non si riporta il livello di pericolo.
Per le materie appartenenti alla classe 2 (gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione) con decorrenze 1.1.97 è stata adottata una nuova modalità di classificazione.

Le classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi) sono definite “limitative” in quanto sono ammesse al trasporto solo le materie elencate nelle rispettive classi ed è vietato il trasporto per altre materie salvo autorizzazioni rilasciate dal Ministero dei Trasporti per il territorio nazionale o accordi in deroga tra gli stati interessati per trasporti internazionali.
Le altre classi  sono “non limitative” e possono comprendere materie non espressamente elencate ma assimilabili per caratteristiche chimico fisiche e di pericolosità a quelle menzionate. 
    
Ogni materia, poi, oltre ad essere ricondotta ad una classe ed al relativo ordinale, è anche individuata attraverso un duplice codice identificativo che si legge all’esterno del veicolo poiché apposto sui pannelli di pericolo.

Il primo codice e costituito da due o tre cifre poste nella parte superiore del pannello e prende il nome di Numero di Kemler(33): lo scopo è quello di indicare la tipologia di pericolo.

 

La prima cifra indica il tipo di pericolo della merce trasportata così considerato:

1 – non prevista
2 – gas
3 – liquido infiammabile
4 – solido infiammabile
5 – materia comburente o perossidi organici
6 – materia tossica
7 – non prevista
8 – materia corrosiva

 

La seconda (e l’eventuale terza) cifra indica il tipo di pericolo che può scaturire dalla sostanza:

0 – nessun pericolo specifico tranne quello indicato dalla prima cifra;
1 – esplosione;
2 – emanazione di gas;
3 – infiammabile;
4 – non previsto;
5 – proprietà comburenti;
6 – tossicità;
7 – non previsto;
8 – corrosività;
9 – esplosione violenta causata da decomposizione spontanea.

 

La ripetizione della prima o della seconda cifra indica l’accentuazione del pericolo, per esempio:

33    –  liquido altamente infiammabile;
88    –  materia estremamente corrosiva;
333  –  liquido spontaneamente infiammabile;
266  –  gas altamente tossico.

 

Tuttavia esistono altre combinazioni:

22   –  gas fortemente refrigerato;
44   –  solido infiammabile trasportato allo stato fuso;
42   –  solido che può emettere gas a contatto con acqua.

 

La lettera ” X ” che può precedere il numero di Kemler indica il divieto assoluto di contatto con materie che contengono acqua.

 

Ogni sostanza o materia pericolosa è individuata inoltre attraverso un duplice codice: il numero Kemler, composto da due o tre cifre che indicano il tipo di pericolo associato, e il numero ONU, di 4 cifre, associato univocamente alla singola sostanza o gruppo collettivo-rubrica.
Per le rubriche appartenenti ad alcune classi è inoltre definito anche il gruppo di imballaggio, codice che indica genericamente la pericolosità della sostanze, può assumere i valori di I, II o III (dal più al meno pericoloso) ed è utilizzato per stabilire la severità dei controlli a cui devono essere sottoposti gli imballaggi.
La normativa ADR definisce anche le rubriche n.a.s. (non altrimenti specificate), rubriche collettive alle quali possono essere assegnate sostanze che non sono nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 e presentano proprietà chimiche, fisiche o caratteristiche di pericolo che corrispondono alla classe, al codice di classificazione, al gruppo di imballaggio e alla denominazione della rubrica n.a.s. stessa.

La normativa ADR prevede molti casi di esenzione, parziale o totale, dal rispetto delle proprie disposizioni:

    • Nella sottosezione 1.1.3.1 sono trattate le esenzioni totali relative alla natura di alcune particolari operazioni di trasporto (es.: i trasporti effettuati da privati quando le merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative o sportive; i trasporti effettuati dalle imprese, come complementi alla loro attività principale, in quantità non superiore a 450 litri per imballaggio; i trasporti effettuati dai servizi di emergenza, ecc.);

    • La sottosezione 1.1.3.2 elenca le esenzioni totali relative ad alcuni trasporti di gas, contenuti in apparecchi, dispositivi od oggetti di varia natura;

    • Nella sottosezione 1.1.3.3 sono invece specificate le esenzioni totali relative al trasporto di carburanti liquidi;

    • La sottosezione 1.1.3.4 definisce invece le esenzioni relative a disposizioni speciali, indicate per ogni sostanza nella colonna 6 della Tabella A del capitolo 3.2, nonché quelle totali per le merci imballate in quantità limitate, alle condizioni del capitolo 3.4; in più, dall’ADR 2009 sono state introdotte anche le merci imballate “in quantità esenti”, secondo i limiti indicati nel capitolo 3.5;

    • La sottosezione 1.1.3.6 e la relativa tabella (1.1.3.6.3) suddividono le sostanze trasportabili in cinque categorie di trasporto, a ciascuna delle quali vengono attribuite le quantità massime totali trasportabili per unità di trasporto: merci tra loro diverse, ma appartenenti ad una medesima categoria di trasporto, possono essere trasportate insieme in esenzione da alcune disposizioni dell’ADR a condizione che la quantità totale non superi il valore riportato nella tabella in corrispondenza di quella categoria di trasporto (esenzione parziale). Se, invece, si vogliono trasportare insieme merci pericolose appartenenti a differenti categorie di trasporto, si deve adottare un altro metodo per il calcolo della quantità massima totale trasportabile in esenzione, secondo quanto illustrato nella disposizione 1.1.3.6.4. Le categorie di trasporto sono individuate con i numeri da 0 a 4 in ordine crescente al crescere delle quantità massime totali trasportabili. Il numero 0 indica le merci pericolose per le quali il trasporto internazionale deve essere condotto nel rispetto di tutte le disposizioni dell’ADR;

Il trasporto di merci pericolose in ADR può essere esercitato in generale con: autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e filoveicoli; per tutti gli altri tipi di veicolo, tale trasporto non è consentito.


Vi sono poi i cosiddetti “veicoli base”, ossia veicoli a motore o loro rimorchi incompleti, ai quali poi sarà associata una carrozzeria quale ad esempio una cisterna o una batteria.
Qualora le merci vengano trasportate in cisterna oppure in colli e si tratti di esplosivi, è richiesta l’approvazione o omologazione del veicolo base, sempre che non si effettuino solo trasporti nazionali e il veicolo non sia stato costruito precedentemente al 1 Gennaio 1997.


La sigla che identifica il tipo di idoneità del veicolo (FL, OX, AT, EX II, EX III, MEMU) deve essere riportata sulla dichiarazione di conformità e nello spazio descrittivo della carta di circolazione.
Il rispetto delle condizioni di trasporto ricade sotto la responsabilità del vettore, ed è soggetto al controllo su strada della Polizia Stradale, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza, al tipo di carrozzeria (anche in rapporto alla merce utilizzata, che potrebbe richiedere un determinato tipo di veicolo o particolari accorgimenti, ad esempio che il carico sia ben areato o coperto da telone ignifugo) e alle caratteristiche tecniche del veicolo.


I veicoli che necessitano di approvazione devono essere sottoposti ad una ispezione tecnica annuale nel loro Paese di immatricolazione, a seguito della quale l’Autorità competente rilascia un certificato di approvazione, oppure ne certifica l’estensione per un anno.
Vi è un regime particolare per le cisterne: dall’entrata in vigore del D.M. 19/09/2005 i veicoli cisterna devono essere muniti del certificato di approvazione ADR (modello DTT 306), per trasporti sia nazionali che internazionali. Vi è però in circolazione un gran numero di veicoli che non possiede i requisiti per il rilascio di tale certificato: essi possono circolare solo in ambito nazionale e con la previdente documentazione, rappresentata dal libretto cisterna MC 452 o MC 813, in attesa dell’introduzione di un apposito “certificato di idoneità alla circolazione nazionale”.


EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve essere equipaggiata con:

  • almeno un estintore portatile di capacità minima 2 kg di polvere (o capacità corrispondente), adeguato alle classi d’infiammabilità A, B e C, per estinguere eventuali incendi al motore o alla cabina dell’unità di trasporto;

  • altri estintori, di capacità variabile in funzione della massa massima ammissibile (questa prescrizione non vale in caso di trasporto in esenzione parziale ai sensi di ADR 1.1.3.6);

  • per ogni veicolo, almeno un ceppo di dimensioni adeguate al veicolo e alle ruote;

  • due segnali di avvertimento autoportanti;

  • del liquido di risciacquo per gli occhi (fatta eccezione per alcune merci di classe 1 e 2);

  • per ogni membro dell’equipaggio: un giubbotto fluorescente, un dispositivo portatile di illuminazione conforme alle prescrizioni della sezione 8.3.4, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per gli occhi;

  • per alcune classi, dispositivi supplementari quali: una maschera di fuga per ogni membro dell’equipaggio (in caso di trasporto merci con etichette di pericolo 2.3 o 6.1), una pala, una protezione per i tombini e un recipiente collettore di plastica (queste ultime tre, per merci con etichette di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9).

PANNELLI DI SEGNALAZIONE

Le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono avere, disposti su un piano verticale, pannelli rettangolari di colore arancione retro-riflettente. Essi hanno dimensioni di 40 cm di base e non meno di 30 cm in altezza, e portano un bordo nero di spessore non superiore a 15 mm; se non vi è spazio utile sul veicolo, possono avere dimensioni un pochino ridotte (30 x 12 cm e 1 cm per il bordo).
Tali pannelli devono essere disposti sulle parti anteriore e posteriore dell’unità di trasporto e, in alcuni casi (es. cisterne), anche sulle fiancate.
A seconda delle circostanze può esservi l’obbligo di indicare nella metà superiore di essi il numero Kemler della merce trasportata e in quella inferiore il suo numero ONU.
L’edizione 2009 dell’ADR ha introdotto l’obbligo di assicurare che tali pannelli siano concepiti e sistemati in modo da escludere qualsiasi loro ribaltamento o staccamento dal supporto durante il trasporto (in particolar modo a causa di urti o atti non intenzionali).

ETICHETTE DI PERICOLO

Sui colli contenenti merci pericolose devono essere apposte etichette di pericolo secondo i modelli mostrati nella sottosezione 5.2.2.2.2; esse hanno la forma di un quadrato posto sulla punta (a rombo) e dimensioni minime di 100 mm di lato. Se la dimensione del collo lo esige, le etichette possono avere dimensioni ridotte, purché rimangano ben visibili.
Conformemente alle disposizioni del Capitolo 5.3, sulle unità di trasporto devono invece essere apposti dei pannelli-etichetta, del tutto simili alle etichette eccetto che per le maggiori dimensioni, dovendo questi avere il lato di almeno 250 mm. Anche per questi vi è l’obbligo di escludere ribaltamenti e staccamenti durante il trasporto.

I conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose devono conseguire un certificato rilasciato dall’autorità competente (o da un’organizzazione da essa riconosciuta), attestante la loro partecipazione ad un corso di formazione di base e il superamento del relativo esame.
Chi conduce veicoli con: cisterne di capacità superiore a 1 m3, veicoli-batteria di capacità superiore a 1 m3, container-cisterna, cisterne mobili o CGEM (contenitori per gas ad elementi multipli) di capacità individuale superiore a 3 m3, deve seguire un corso di specializzazione per il trasporto in cisterna.
Un altro corso particolare deve essere seguito dai conducenti di veicoli che trasportano buona parte delle materie od oggetti della classe 1, MEMU con carichi in comune di materie od oggetti delle classi 1 e 5.1, e alcuni materiali radioattivi.
I corsi sono validi 5 anni e vengono rinnovati qualora il conducente, nel corso dell’ultimo anno di validità, abbia frequentato un apposito corso di aggiornamento e superato il relativo esame.
Analogamente, il personale diverso dal conducente, le cui funzioni riguardano il trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose su strada, deve ricevere una formazione riguardante le prescrizioni che regolano il trasporto di tali merci, i propri compiti e le responsabilità connesse.

Per tutelare in modo efficace la pubblica incolumità, i veicoli che trasportano merci particolarmente pericolose devono essere costantemente sorvegliati dal conducente o da altro membro dell’equipaggio (qualora ne sia prevista la presenza), oppure devono essere collocati in luoghi idonei.
La sezione 1.10.3 disciplina le merci cosiddette “ad alto rischio”, ossia quelle che, sviate dal loro utilizzo iniziale a fini terroristici, possono causare effetti gravi quali la perdita di molte vite umane o distruzioni di massa. Chi tratta tali merci, elencate nella tabella 1.10.5 dell’ADR, deve preventivamente predisporre ed applicare appositi piani di sicurezza.
Inoltre l’ADR si occupa anche della disciplina di altri aspetti del trasporto e della sosta, come la segnalazione in caso di sosta notturna, l’inserimento del freno a mano, il trasporto di passeggeri (vietato), l’utilizzo di particolari tipi di lampade, ecc.; l’inosservanza delle relative prescrizioni è considerata infrazione all’articolo 168 del Codice della Strada e viene quindi perseguita con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

Il carico e lo scarico di merci pericolose richiedono sempre l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti, in quanto sono fasi particolarmente delicate che, se svolte non correttamente, possono costituire causa di incidenti di vario tipo.
Tra le disposizioni principali in materia si ricordano quelle relative al divieto, per alcune categorie di sostanze pericolose, di essere trasportate insieme ad alimenti, a meno di ricorrere a particolari precauzioni.
Inoltre, per alcune sostanze appartenenti alle classi più pericolose, vi sono limiti massimi di quantità trasportabili sulla stessa unità di trasporto.
Molto importante è poi l’osservanza delle norme riguardanti il carico in comune di diverse merci, non sempre consentito.
Infine, ad ogni diversa tipologia di trasporto (in colli, in containers, in cisterna, alla rinfusa) sono associate differenti disposizioni.

I controlli in materia di trasporto merci pericolose sono effettuati dalla Polizia Stradale secondo la Direttiva 95/50/CE, recepita in Italia con il D.M. 3/3/97.
Possono essere effettuati controlli e verifiche non solo su strada, ma anche in aree private (ad esempio sulle modalità di carico e scarico nei depositi privati delle aziende).
In generale possono essere fatte ispezioni: ai veicoli sia in cabina che nel vano di carico; a colli, recipienti o cisterne; sull’equipaggiamento di sicurezza del veicolo e del conducente; nei locali delle imprese in cui si effettuano carico, scarico e stoccaggio di merci pericolose; sulla documentazione che deve trovarsi a bordo.

 

DOCUMENTAZIONE

Fatti salvi i casi di esenzione, ogni trasporto di merci pericolose deve essere accompagnato dalla seguente documentazione:

  • il documento di trasporto relativo a ciascuna merce trasportata, all’interno del quale devono essere indicati il nome della sostanza, il numero ONU, la classe, il gruppo di imballaggio, la quantità totale e il numero dei colli, nome e indirizzo di speditore e destinatario, una dichiarazione conforme ad ogni accordo particolare;

  • le istruzioni scritte al conducente, per fronteggiare ogni imprevisto o incidente; esse devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima dell’inizio del trasporto, in una o più lingue in modo che tutti i membri siano in grado di comprenderle; infine, a partire dall’edizione 2009 dell’ADR, tali istruzioni hanno una forma ben precisa, uguale per qualsiasi tipo di merce trasportata;

  • un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla sottosezione 1.10.1.4, per ciascun membro dell’equipaggio.

  • il certificato di formazione del conducente.

In alcuni casi, qualora le disposizioni dell’ADR lo prevedano esplicitamente, può essere necessaria la redazione anche di altri documenti.

Un capitolo particolare va dedicato al trasporto dei rifiuti pericolosi i quali, occorre sottolinearlo, sono considerati dall’ADR come le altre sostanze o le loro miscele, non avendo alcuna importanza il fatto che si trovino alla fine del loro “ciclo vitale”.
Per prima cosa occorre appurare se il rifiuto sia o meno elencato nella tabella nominativa ADR (ad esempio un accumulatore al piombo esausto); in caso negativo, esso deve essere considerato come una soluzione o miscela di più sostanze, pericolose o non, ed è quindi necessario identificare i suoi componenti (attraverso il formulario che deve accompagnare il trasporto oppure tramite il prelievo di campioni e la loro analisi chimica). Fatto ciò, l’applicazione dei criteri di cui alla sezione 2.1.3 permetterà di giungere alla classificazione del rifiuto nella rubrica più appropriata.
E’ necessario evidenziare che il criterio di classificazione di un rifiuto, come pericoloso o non pericoloso, è concettualmente diverso da quello applicato per la classificazione ai fini del trasporto (quest’ultimo ha natura più strettamente tecnica rispetto al “rischio ambientale”). Può perciò verificarsi che un rifiuto classificato come pericoloso ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (cosiddetto “Testo unico ambientale”) non sia poi classificato come tale per l’ADR, o viceversa.
Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni ADR, va tenuto presente che, per quanto sopra spiegato, tale normativa si applica ai rifiuti come a qualsiasi altra merce pericolosa; in particolare vanno quindi rispettate le norme relative a:

    • l’idoneità del veicolo, che deve essere riferita al tipo di sostanza pericolosa prevalente trasportata;

    • la documentazione di trasporto, tenuto conto delle differenze tra norme tecniche e amministrative (N.B.: il documento di trasporto e il formulario non sono la stessa cosa);

    • modalità di trasporto (ad esempio il trasporto alla rinfusa è ammesso solo a particolari condizioni);

    • pannelli ed etichette di pericolo, che si riferiscono alla sostanza pericolosa prevalente contenuta nel rifiuto.

È possibile rinnovare il Certificato di Formazione Professionale (A.D.R.) nell’anno precedente alla scadenza: i cinque anni di validità decorreranno comunque dalla data di scadenza: è quindi conveniente anticipare quanto più possibile il corso evitando il rischio di non poterlo più rinnovare nel caso in cui non si riuscisse a superare l’esame entro la scadenza del certificato.
L’esame per la conferma di validità prevede per il corso base e per ogni specializzazione 15 domande ognuna delle quali ha due risposte false e una vera, sono ammessi 5 errori.

Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz.

PRIMO RILASCIO

Il CORSO BASE prevede un questionario con 25 DOMANDE in un tempo massimo di 45 MINUTI e con un numero massimo di errori consentiti pari a 6.

La SPECIALIZZAZIONE TRASPORTO IN CISTERNE prevede un questionario con 15 DOMANDE in un tempo massimo di 45 MINUTI e con un numero massimo di errori consentiti pari a 4.

La SPECIALIZZAZIONE MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI prevede un questionario con 15 DOMANDE in un tempo massimo di 45 MINUTI e con un numero massimo di errori consentiti pari a 4.  

La SPECIALIZZAZIONE MATERIE RADIOATTIVE prevede un questionario con 15 DOMANDE in un tempo massimo di 45 MINUTI e con un numero massimo di errori consentiti pari a 4.

Per quanto riguarda il RINNOVO sia corso base che spacializzazione è previsto un questionario con 15 DOMANDE in un tempo massimo di 45 MINUTI e con un numero massimo di 5 ERRORI.

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